LEGGE
14 aprile 2009, n. 5
Norme per il riordino
del Servizio sanitario regionale
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Titolo I
PRINCIPI E FINALITA'
Art. 1.
Oggetto e finalità
1. La presente legge, in conformità ai
principi contenuti nel decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche ed integrazioni, recante "Riordino
della disciplina in materia sanitaria a
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421" e nel decreto legislativo 21
dicembre 1999, n. 517, recante "Disciplina
dei rapporti fra Servizio sanitario
nazionale ed università, a norma
dell'articolo 6 della legge 30 novembre
1998, n. 419", integra e modifica quanto
disposto dalla legislazione regionale in
materia sanitaria, con particolare
riferimento a:
a) strumenti e procedure della
programmazione;
b) organizzazione e ordinamento del Servizio
sanitario regionale;
c) erogazione delle prestazioni;
d) criteri di finanziamento delle Aziende
del Servizio sanitario regionale e degli
enti del settore;
e) disposizioni patrimoniali e contabili
delle Aziende del Servizio sanitario
regionale;
f) sistema della rete dell'emergenza-urgenza
sanitaria Servizio 118.
2. Le norme della presente legge sono
finalizzate a rendere compatibile
l'equilibrio economico del Servizio
sanitario regionale con il mantenimento e la
riqualificazione dell'offerta assistenziale
complessiva al fine di garantire il diritto
all'erogazione appropriata ed uniforme dei
Livelli essenziali di assistenza.
Art. 2.
Principi
1. La Regione esercita funzioni di
programmazione, di indirizzo, di
coordinamento, di controllo e di supporto
nei confronti delle Aziende del Servizio
sanitario regionale, degli enti del settore
e di tutti i soggetti, pubblici e privati,
che svolgono attività sanitarie e
socio-assistenziali di rilievo sanitario ed
a cui compete l'attuazione degli obiettivi
definiti nella programmazione sanitaria
regionale.
2. Il Servizio sanitario regionale assicura
agli utenti, in relazione al fabbisogno
assistenziale, l'accesso informato e la
fruizione appropriata e condivisa dei
servizi sanitari di diagnosi, cura e
riabilitazione, nonché di prevenzione e di
educazione alla salute, nell'ambito delle
risorse disponibili ed in coerenza con la
programmazione sanitaria nazionale e
regionale.
3. Il Servizio sanitario regionale:
a) ispira la propria azione al principio
della sussidiarietà solidale e della
complementarietà tra gli erogatori dei
servizi;
b) pone a proprio fondamento la centralità e
la partecipazione del cittadino in quanto
titolare del diritto alla salute e soggetto
attivo del percorso assistenziale;
c) assicura la universalità e la parità di
accesso ai servizi sanitari nel rispetto del
diritto di libera scelta dei cittadini
nell'ambito dei soggetti pubblici e privati
accreditati entro i limiti fissati dal
successivo articolo 25;
d) garantisce attraverso le Aziende
sanitarie provinciali, le Aziende
ospedaliere e le Aziende ospedaliere
universitarie, nonché le strutture pubbliche
e private accreditate, i Livelli essenziali
di assistenza previsti negli atti di
programmazione tendenti ad assicurare
l'autosufficienza su base provinciale;
e) rimuove le cause strutturali di
inadeguatezza al fine di garantire che
l'erogazione dei Livelli essenziali di
assistenza sia uniforme, efficace,
appropriata ed omogenea in tutto il
territorio regionale;
f) rende effettiva l'integrazione
socio-sanitaria, ai sensi della legge 8
novembre 2000, n. 328 e dell'articolo 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 febbraio 2001.
4. Il Servizio sanitario regionale, in
funzione di rigorosi ed accertati criteri e
fabbisogni epidemiologici, promuove azioni
volte a realizzare:
a) una qualificata integrazione dei servizi
sanitari e socio-sanitari anche attraverso
il necessario trasferimento dell'offerta
sanitaria dall'ospedale al territorio,
nonché un compiuto coinvolgimento dei medici
di medicina generale e dei pediatri di
libera scelta e l'ottimale distribuzione sul
territorio dei medici specialisti, favorendo
l'instaurarsi di relazioni funzionali fra
operatori ospedalieri e territoriali al fine
di ottimizzare il sistema della continuità
assistenziale nei processi di prevenzione,
cura e riabilitazione;
b) l'ottimale organizzazione delle modalità
di accoglienza e accesso alla rete dei
servizi nell'ambito del distretto sanitario;
c) il riordino della rete ospedaliera
pubblica e privata accreditata in funzione
di una equilibrata distribuzione
territoriale dell'offerta avuto riguardo
alla complessità delle prestazioni erogate
anche attraverso l'accorpamento e/o
l'eliminazione di strutture organizzative
risultanti superflue o sovradimensionate e
la rifunzionalizzazione di presidi
ospedalieri sottoutilizzati o a bassa
complessità con razionali modelli
organizzativi più rispondenti agli accertati
bisogni di salute;
d) il superamento della frammentazione e/o
duplicazione delle strutture organizzative
esistenti, attraverso processi di
aggregazione in dipartimenti e di
integrazione operativa e funzionale;
e) processi di razionale distribuzione,
presso strutture pubbliche, nel rispetto
della vigente normativa, dei contratti e
degli accordi sindacali, del personale
eventualmente risultante in esubero per
effetto del riordino della rete ospedaliera
pubblica;
f) il potenziamento dei servizi e dei posti
letto necessari alle attività di
riabilitazione, lungodegenza e post-acuzie;
g) una progressiva riduzione della mobilità
sanitaria passiva extraregionale;
h) l'attuazione del principio di
responsabilità attraverso l'implementazione
di un completo controllo di gestione per la
verifica dell'appropriatezza, qualità,
efficacia, efficienza ed economicità delle
prestazioni e dell'operato dei suoi
responsabili, sulla base di consolidati
criteri tecnico-scientifici e mediante
l'informatizzazione delle funzioni e delle
dinamiche sanitarie.
Titolo II
PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Art. 3.
Programmazione sanitaria regionale
1. Il Piano sanitario regionale
definisce, nell'ambito della compatibilità
finanziaria ed in coerenza con il Piano
sanitario nazionale, gli strumenti e le
priorità idonei a garantire l'erogazione
delle prestazioni del Servizio sanitario
regionale in ottemperanza ai Livelli
essenziali di assistenza, agli indirizzi
della politica sanitaria regionale nonché
alle disposizioni della presente legge. Esso
è attuato nella programmazione sanitaria
locale secondo quanto disposto nei
successivi articoli.
2. Il Piano sanitario regionale è proposto
dall'Assessore regionale per la sanità,
acquisito il prescritto parere della
Conferenza permanente per la programmazione
sanitaria e socio-sanitaria regionale,
istituita dalla legge regionale 9 ottobre
2008, n. 10, e sentita la Consulta regionale
della sanità, di cui all'articolo 17 della
presente legge, che esprime le proprie
osservazioni entro trenta giorni dalla
richiesta.
3. Il Piano sanitario regionale ha durata
triennale. Esso è approvato con decreto del
Presidente della Regione, previa delibera
della Giunta regionale, acquisito il parere
vincolante della competente Commissione
legislativa dell'Assemblea regionale
siciliana. Con le stesse modalità si procede
all'approvazione delle modifiche che si
rendessero necessarie entro i tre anni di
vigenza.
4. In sede di prima applicazione della
presente legge il Piano sanitario regionale
è approvato con la procedura di cui al comma
3 entro duecentoquaranta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
5. Ai fini del monitoraggio dello stato di
attuazione degli obiettivi definiti dal
Piano sanitario regionale, con particolare
riferimento allo stato di salute della
popolazione, e dei relativi livelli di
spesa, l'Assessore regionale per la sanità
predispone, entro il 30 aprile di ogni anno,
un'apposita relazione sullo stato del
Servizio sanitario regionale
dettagliatamente corredata dei dati
necessari. La relazione è illustrata alla
Giunta regionale e successivamente trasmessa
all'Assemblea regionale siciliana.
Art. 4.
Partecipazione alla programmazione sanitaria
regionale
1. Partecipano all'elaborazione degli
atti della programmazione sanitaria
regionale per quanto di loro competenza:
a) le Università degli studi di Palermo,
Catania e Messina, in relazione agli aspetti
concernenti le strutture e le attività
assistenziali necessarie per lo svolgimento
delle attività istituzionali di didattica e
di ricerca ed in conformità al decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
b) gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e gli enti di ricerca
pubblici e privati, le cui attività
istituzionali sono concorrenti con le
finalità del Servizio sanitario regionale.
2. I rapporti tra la Regione ed i soggetti
di cui al comma 1 sono definiti, in
conformità alla vigente normativa, sulla
base di specifici accordi e protocolli
d'intesa che individuano gli ambiti e le
modalità di collaborazione sul versante
assistenziale, della formazione e dello
sviluppo delle competenze e conoscenze del
settore sanitario.
3. Le associazioni di categoria del settore
sanitario maggiormente rappresentative, le
associazioni di volontariato e quelle di
tutela dei diritti dell'utenza maggiormente
rappresentative concorrono, nell'ambito
delle loro competenze e con gli strumenti di
cui alla vigente normativa, alla
realizzazione delle finalità del Servizio
sanitario regionale e alle attività di
assistenza sociale.
Art. 5.
Programmazione sanitaria locale
1. Sono atti della programmazione
sanitaria locale:
a) i piani attuativi delle Aziende sanitarie
provinciali e delle Aziende ospedaliere di
cui alla presente legge;
b) i programmi definiti a livello di bacino
di cui ai commi 8 e 9;
c) le intese e gli accordi di cui
all'articolo 4.
2. Il Piano attuativo è l'atto, di durata
triennale, con il quale le Aziende sanitarie
provinciali e le Aziende ospedaliere
programmano, nei limiti delle risorse
disponibili, dei vincoli e dei termini
previsti dal Piano sanitario regionale, le
attività da svolgere nel periodo di vigenza
del Piano medesimo.
3. Il Piano attuativo delle Aziende
sanitarie provinciali, adottato dal
direttore generale, previo parere
obbligatorio della Conferenza dei sindaci di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modifiche ed
integrazioni, è trasmesso all'Assessorato
regionale della sanità ai fini della
verifica di congruenza con gli indirizzi,
gli obiettivi ed i vincoli della
programmazione sanitaria regionale e di
bacino.
4. Il Piano attuativo delle Aziende
ospedaliere, adottato dal direttore
generale, è trasmesso all'Assessorato
regionale della sanità per le verifiche di
compatibilità con gli atti di
programmazione.
5. Il parere di cui al comma 3 deve essere
reso entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta trascorsi i quali si intende
favorevolmente reso.
6. Il Piano attuativo triennale si realizza
attraverso la definizione di programmi
annuali di attività da parte del direttore
generale che li trasmette all'Assessorato
regionale della sanità entro il 31 gennaio
di ciascun anno per le verifiche di
compatibilità con gli atti di
programmazione.
7. Il direttore generale espone nella
relazione sanitaria aziendale, da
trasmettere obbligatoriamente
all'Assessorato della sanità entro il 31
gennaio dell'anno successivo a quello di
riferimento, l'attività svolta ed i
risultati raggiunti, valutati, anche sulla
base di specifici indicatori, in relazione
agli obiettivi definiti nel programma
annuale.
8. Le Aziende sanitarie provinciali, le
Aziende ospedaliere e le Aziende ospedaliere
universitarie concorrono, nella specificità
propria del ruolo e dei compiti di ciascuna,
allo sviluppo a rete del sistema sanitario
regionale attraverso la programmazione
interaziendale di bacino finalizzata
all'ottimale integrazione delle attività
sanitarie delle Aziende facenti parte del
medesimo bacino in relazione agli accertati
fabbisogni sanitari ed alle esigenze
socio-sanitarie.
9. Per l'esercizio delle funzioni di cui al
comma 8 sono individuati i seguenti bacini:
a) "Bacino Sicilia occidentale", riferito
alle province di Palermo, Agrigento,
Caltanissetta e Trapani, comprendente le
Aziende sanitarie provinciali e le Aziende
ospedaliere ricadenti negli indicati
territori nonché l'Azienda ospedaliera
universitaria di Palermo;
b) "Bacino Sicilia orientale", riferito alle
province di Catania, Messina, Siracusa,
Ragusa ed Enna, comprendente le Aziende
sanitarie provinciali e le Aziende
ospedaliere ricadenti negli indicati
territori e le Aziende ospedaliere
universitarie di Catania e di Messina. In
detto bacino è individuata una specifica
area comprendente le province di Messina e
di Enna per sviluppare programmi finalizzati
a corrispondere a particolari bisogni di
salute correlati alle peculiarità dei
territori montani, alla frammentazione
territoriale ed alle caratteristiche
orografiche nonché ai flussi di utenza
extraregionale.
10. Al fine di programmare e monitorare gli
interventi di cui al comma 8, in ciascun
bacino è costituito un Comitato, coordinato
dall'Assessore regionale per la sanità o da
un suo delegato, composto dai direttori
generali delle Aziende sanitarie
provinciali, delle Aziende ospedaliere e
delle Aziende ospedaliere universitarie,
facenti parte del relativo territorio. Le
forme di costituzione e le modalità di
funzionamento del Comitato sono determinate
con successivo decreto dell'Assessore
regionale per la sanità da adottarsi, previo
parere della competente Commissione
legislativa dell'Assemblea regionale
siciliana, entro novanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge.
11. A livello di bacino le Aziende sanitarie
provinciali, le Aziende ospedaliere e le
Aziende ospedaliere universitarie, sulla
base degli indirizzi programmatici e delle
direttive formulate dal Comitato di cui al
comma 10:
a) organizzano in modo funzionale i servizi
di supporto e determinano forme di acquisto
di beni e servizi in modo centralizzato o
comunque coordinato;
b) individuano aree di riferimento omogenee
nell'ambito delle quali attivare tipologie
di interventi per corrispondere a specifiche
esigenze assistenziali connesse anche alle
peculiarità locali e territoriali;
c) promuovono attività comuni per lo
sviluppo di specifici progetti e servizi in
modo coordinato, costituendo, se necessario,
anche dipartimenti tecnico-scientifici
interaziendali;
d) concorrono allo sviluppo ed alla
razionalizzazione delle attività ospedaliere
in rete anche mediante l'organizzazione di
specifici servizi finalizzati a rendere
funzionale il coordinamento interaziendale e
l'individuazione di modelli gestionali.
Titolo III
ATTRIBUZIONI DI RISORSE
Art. 6.
Finalizzazione delle risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie disponibili
annualmente per il Servizio sanitario
regionale previste dalla normativa nazionale
e regionale ed in coerenza con le strategie
e gli obiettivi del Piano sanitario
regionale, sono determinate e destinate
dall'Assessore regionale per la sanità:
a) alle Aziende del Servizio sanitario
regionale previa negoziazione con i
direttori generali, tenuto conto dei criteri
e dei parametri correlati alle attività
proprie delle medesime, alla complessità
della casistica e delle prestazioni erogate,
all'appropriatezza e qualità dei ricoveri,
alla produttività delle stesse Aziende, alla
popolazione residente, alla mobilità attiva
e passiva, nonché tenendo conto di criteri
di perequazione finalizzati ad assicurare
l'erogazione uniforme, efficace, appropriata
ed omogenea dei Livelli essenziali di
assistenza in tutto il territorio regionale
e dei meccanismi di remunerazione previsti
dall'articolo 25, comma 1, lettera f);
b) ai programmi interaziendali di
razionalizzazione e qualificazione
dell'offerta, proposti dalle Aziende del
Servizio sanitario regionale, di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera e), nonché
ai programmi definiti negli atti di
programmazione regionale;
c) al fabbisogno della rete
dell'emergenza-urgenza sanitaria ed a
programmi di interesse generale, gestiti,
anche in modo diretto, dalla Regione;
d) ai programmi di attività per funzioni
obbligatorie non valutabili a prestazione o
per specifici progetti funzionali nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 2;
e) al fondo di investimento per la
manutenzione e il rinnovo del patrimonio
delle Aziende del Servizio sanitario
regionale;
f) al fabbisogno necessario per
l'espletamento dell'attività assistenziale
degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, degli ospedali
classificati e, fino alla scadenza degli
accordi vigenti, delle sperimentazioni
gestionali;
g) al fabbisogno del Centro per la
formazione permanente e l'aggiornamento del
personale del Servizio sanitario e
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale
della Sicilia per l'espletamento delle
attività di rispettiva competenza;
h) al soddisfacimento delle necessità
derivanti dalla tutela della salute per le
emergenze zootecniche dalla tutela sanitaria
per i cittadini immigrati extracomunitari e
dalle esigenze di protezione della salute
nelle aree industriali a rischio; per queste
ultime sono individuate, con decreto
dell'Assessore regionale per la sanità, le
prescrizioni in materia di prevenzione
individuale e collettiva, diagnosi, cura,
riabilitazione ed educazione sanitaria per
le patologie derivanti dagli insediamenti
industriali e le specifiche risorse.
2. I programmi di cui alle lettere b) e d)
del comma 1 sono attuati previo parere della
competente Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana.
3. Nel quadro della riorganizzazione delle
Aziende sanitarie continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
3, della legge regionale 6 febbraio 2006, n.
10 relativamente all'attivazione di nuove
unità operative complesse in discipline
oncologiche e radioterapiche nei distretti
ospedalieri e nelle Aziende ospedaliere
ricadenti nelle zone classificate ad alto
rischio ambientale.
Art. 7.
Rapporti economici tra le Aziende sanitarie
provinciali e accesso alle prestazioni
1. Fermo restando quanto previsto in
ordine al finanziamento delle Aziende
ospedaliere e delle Aziende
ospedaliere-universitarie, la regolazione
dei rapporti economici tra le Aziende
sanitarie provinciali è disciplinata dalle
disposizioni di cui al presente articolo.
2. Sono a carico delle Aziende sanitarie
provinciali gli oneri relativi alle
prestazioni previste dai Livelli essenziali
di assistenza al netto delle quote di
partecipazione determinate dalla normativa
nazionale e regionale.
3. Le prestazioni erogate nell'ambito dei
Livelli essenziali di assistenza sono
remunerate, ai soggetti pubblici o privati
che le rendono, dall'Azienda sanitaria
provinciale di residenza del cittadino che
ne usufruisce nella misura conseguente
all'applicazione del sistema tariffario
definito dalla Regione, nei limiti delle
tariffe massime nazionali di cui
all'articolo 1, comma 170, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
4. Le prestazioni rese ai cittadini
residenti nel territorio di altra Azienda
sanitaria provinciale sono a carico
dell'Azienda sanitaria provinciale di
residenza dei medesimi, secondo le modalità
stabilite con apposito decreto
dell'Assessore regionale per la sanità in
sede di assegnazione delle risorse
finanziarie.
5. Le relative regolazioni contabili hanno
luogo su base regionale attraverso le
procedure di compensazione individuate con
il decreto di cui al comma 4.
6. Le Aziende sanitarie provinciali
nell'ambito dei propri fini istituzionali
possono svolgere attività a pagamento nei
riguardi di istituzioni pubbliche o soggetti
privati sulla base della normativa nazionale
e regionale vigente.
7. L'accesso alle prestazioni fornite dal
sistema sanitario regionale avviene, di
norma, su prescrizione, proposta o richiesta
compilata sull'apposito ricettario, fatte
salve le prestazioni di emergenza-urgenza, i
trattamenti sanitari obbligatori e le
attività di prevenzione.
8. L'Assessorato regionale della sanità, in
relazione alle risorse disponibili ed
all'attuazione della programmazione
sanitaria regionale e sulla base dei
fabbisogni rilevati, pu= sottoporre il
sistema di erogazione delle prestazioni da
parte delle Aziende del Servizio sanitario
regionale e delle strutture private
convenzionate, a vincoli quantitativi circa
il volume delle prestazioni ammesse ovvero a
vincoli finanziari tramite la determinazione
di tetti di spesa e di specifiche modalità
di applicazione del sistema tariffario.
9. Le Aziende del Servizio sanitario
regionale, assicurando il regolare
svolgimento delle ordinarie attività
istituzionali sulla base degli indirizzi
regionali, possono altresì erogare, in
conformità a quanto previsto dalla vigente
normativa, prestazioni previste dai Livelli
essenziali di assistenza in regime di libera
professione dei dipendenti, prevedendone la
valorizzazione tariffaria sulla base delle
direttive e dei vincoli appositamente
disposti dall'Assessorato regionale della
sanità.
Titolo IV
AZIENDE E DISTRETTI DEL SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE
Art. 8.
Cessazione e costituzione delle Aziende del
Servizio sanitario regionale
1. Sono istituite le Aziende sanitarie
provinciali (A.S.P.) nel numero massimo di
nove e le Aziende ospedaliere (A.O.) di
riferimento regionale nel numero massimo di
tre, che sono di seguito individuate,
unitamente ai rispettivi ambiti territoriali
di riferimento ed alla loro corrispondenza
con le Aziende contestualmente soppresse,
congiuntamente alle Aziende ospedaliere di
rilievo nazionale e di alta specializzazione
(A.R.N.A.S.) ed alle Aziende ospedaliere
universitarie.
2. Le costituite Aziende sanitarie
provinciali e Aziende ospedaliere subentrano
nelle funzioni, nelle attività e nelle
competenze delle Aziende soppresse e
succedono in tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi di qualunque genere nonché
nel patrimonio già di titolarità delle
soppresse Aziende, secondo le corrispondenze
sopra stabilite. Analogo subentro e
conseguente successione sono disposti per i
presidi ospedalieri "Casa del Sole"
appartenente alla AUSL n. 6 di Palermo, e
"Villa delle Ginestre" appartenente all'A.O.
Villa Sofia di Palermo, che sono assegnati
con le loro dotazioni di personale e di
beni, rispettivamente alla Azienda
ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa
Sofia-Cervello" di Palermo ed all'Azienda
sanitaria provinciale di Palermo.
3. Con decreti del Presidente della Regione,
su proposta dell'Assessore regionale per la
sanità, previa delibera di Giunta, sono
individuati i beni immobili da ricondurre al
patrimonio delle costituite Aziende
sanitarie provinciali e Aziende ospedaliere;
tali decreti costituiscono titolo per la
trascrizione nei pubblici registri che
avviene in esenzione dalle previste imposte
in conformità a quanto previsto
dall'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni.
4. I bilanci delle Aziende sanitarie
provinciali e delle Aziende ospedaliere
costituite ai sensi del presente articolo
devono contenere contabilità separate per la
gestione corrente della nuova Azienda e per
la gestione riferita alle soppresse Aziende.
Art. 9.
Organizzazione delle Aziende del Servizio
sanitario regionale
1. Le Aziende sanitarie provinciali e le
Aziende ospedaliere sono dotate di
personalità giuridica pubblica e autonomia
imprenditoriale.
2. Sono organi delle Aziende del Servizio
sanitario regionale:
a) il direttore generale che nomina un
direttore amministrativo ed un direttore
sanitario a norma dei commi 1quater e
1quinquies dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni;
b) il collegio sindacale.
3. L'organizzazione e il funzionamento delle
Aziende del Servizio sanitario regionale in
conformità alle previsioni di cui alla legge
regionale 3 novembre 1993, n. 30 e
successive modifiche ed integrazioni, sono
disciplinati con atto aziendale di diritto
privato.
4. L'atto aziendale è adottato dal direttore
generale sulla base degli indirizzi forniti
dall'Assessore regionale per la sanità.
5. L'organizzazione delle Aziende di cui ai
commi 1, 2 e 3 è modulata, anche attraverso
specifici modelli gestionali, in rapporto ai
bacini di utenza ed al numero delle
soppresse Aziende di cui ciascuna costituita
Azienda assume funzioni, attività e
competenze.
6. Gli atti aziendali delle Aziende
sanitarie provinciali di Catania, Messina e
Palermo possono prevedere modelli
organizzativi differenziati in ragione delle
dimensioni del territorio di competenza e
del numero di utenti assistiti.
7. I compensi dei direttori generali delle
Aziende sanitarie provinciali e delle
Aziende ospedaliere, da corrispondere
comunque entro il limite massimo previsto
dalla vigente normativa, sono differenziati,
sulla base di quanto determinato con
apposita deliberazione della Giunta
regionale, in ragione del rilievo, anche
economico, delle singole Aziende e del
relativo bacino di utenza.
8. In ogni Azienda del Servizio sanitario
regionale è istituito, senza alcun onere
economico aggiuntivo, un Comitato consultivo
composto da utenti e operatori dei servizi
sanitari e socio-sanitari nell'ambito
territoriale di riferimento. Il Comitato
consultivo esprime pareri non vincolanti e
formula proposte al direttore generale in
ordine agli atti di programmazione
dell'Azienda, all'elaborazione dei Piani di
educazione sanitaria, alla verifica della
funzionalità dei servizi aziendali nonché
alla loro rispondenza alle finalità del
Servizio sanitario regionale ed agli
obiettivi previsti dai Piani sanitari
nazionale e regionale, redigendo ogni anno
una relazione sull'attività dell'Azienda. Il
Comitato formula altresì proposte su
campagne di informazione sui diritti degli
utenti, sulle attività di prevenzione ed
educazione alla salute, sui requisiti e
criteri di accesso ai servizi sanitari e
sulle modalità di erogazione dei servizi
medesimi. Collabora con l'Ufficio relazioni
con il pubblico (U.R.P.) presente in ogni
Azienda per rilevare il livello di
soddisfazione dell'utente rispetto ai
servizi sanitari e per verificare
sistematicamente i reclami inoltrati dai
cittadini.
9. Con apposito decreto, da emanarsi entro
centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'Assessore
regionale per la sanità disciplina le
modalità di costituzione, funzionamento,
organizzazione, attribuzione dei compiti,
articolazioni e composizione dei Comitati
consultivi aziendali.
Art. 10.
Aziende sanitarie provinciali
1. Nell'ambito di ogni provincia opera
un'Azienda sanitaria provinciale che
assicura l'assistenza sanitaria attraverso
le attività ospedaliere e le attività
territoriali. Il direttore generale
garantisce l'espletamento delle predette
attività attribuendo a ciascuna le
necessarie risorse nel rispetto dei criteri
fissati in sede di assegnazione regionale ed
anche al fine di attuare le previsioni di
cui all'articolo 2, comma 4, lettera a).
Art. 11.
Distretti ospedalieri
1. L'attività ospedaliera, coordinata
dalla direzione aziendale, è erogata
attraverso i distretti ospedalieri
dell'Azienda sanitaria provinciale che
operano mediante un'organizzazione in rete
anche al fine di assicurare all'utente l'appropriatezza
del percorso di accoglienza, presa in
carico, cura e dimissione.
2. In ciascuna Azienda sanitaria provinciale
i distretti ospedalieri sono costituiti
dall'aggregazione di uno o più presidi
ospedalieri appartenenti alle soppresse
Aziende unità sanitarie locali con le
soppresse Aziende ospedaliere, nonché dalle
aggregazioni degli altri presidi ospedalieri
parimenti appartenenti alle soppresse
Aziende unità sanitarie locali, individuati
dalla Tabella "A" che costituisce parte
integrante della presente legge. I distretti
ospedalieri così come costituiti, si
integrano funzionalmente al loro interno e
tra di loro per dare attuazione ai principi
sanciti dall'articolo 2, comma 4, lettere c)
e d). In funzione della prevista
aggregazione ed integrazione il direttore
generale dell'Azienda sanitaria provinciale,
con atto motivato, pu= sottoporre
all'approvazione dell'Assessore regionale
per la sanità, l'unificazione o una diversa
articolazione dei distretti ospedalieri.
3. Il Distretto ospedaliero:
a) costituisce la struttura funzionale
dell'Azienda sanitaria provinciale
finalizzata all'organizzazione ed
all'erogazione delle prestazioni di ricovero
e di quelle specialistiche ambulatoriali,
intra ed extra-ospedaliere, erogate al di
fuori delle unità funzionali dei servizi
territoriali del distretto;
b) assicura l'erogazione uniforme
dell'attività ospedaliera sull'intero
territorio di riferimento;
c) favorisce l'adozione di percorsi
assistenziali e di cura integrati, nonché
l'attivazione di protocolli e linee guida
che assicurino l'esercizio della
responsabilità clinica e l'utilizzo
appropriato delle strutture e dei servizi
assistenziali;
d) riorganizza le attività ospedaliere in
funzione delle modalità assistenziali,
dell'intensità delle cure, della durata
della degenza e del regime di ricovero.
4. Ai distretti ospedalieri, come
individuati nella Tabella "A", sono preposti
un coordinatore sanitario ed un coordinatore
amministrativo, nominati, con provvedimento
motivato, dal direttore generale fra i
dirigenti preposti a posizioni apicali
rispettivamente dell'area sanitaria, e
prioritariamente dell'area
igienico-organizzativa, e dell'area
amministrativa. Al coordinatore sanitario e
al coordinatore amministrativo è attribuita
un'apposita indennità di funzione entro i
limiti massimi fissati in sede di
contrattazione integrativa secondo i vigenti
contratti collettivi nazionali di lavoro.
5. Il coordinatore sanitario e il
coordinatore amministrativo godono, nei
limiti delle risorse e degli obiettivi
assegnati dal direttore generale, di
autonomia organizzativa, operativa e
deliberativa secondo le previsioni dell'atto
aziendale.
6. Il coordinatore sanitario ed il
coordinatore amministrativo del distretto
ospedaliero sono posti alle dirette
dipendenze della direzione dell'Azienda
sanitaria provinciale di riferimento cui
rispondono in relazione agli obiettivi ed
alle risorse assegnate.
7. Le strutture ospedaliere di 3Ý livello
esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge mantengono la
qualificazione di presidi di 3Ý livello di
emergenza.
Art. 12.
Distretti sanitari
1. L'attività territoriale è erogata
attraverso i distretti sanitari che fanno
capo all'Area territoriale dell'Azienda
sanitaria provinciale, alla quale sono
preposti, secondo le disposizioni di cui ai
commi 4, 5 e 6 dell'articolo 11, un
coordinatore sanitario ed un coordinatore
amministrativo. L'Area territoriale coordina
i settori sanitari previsti dall'art. 7
della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30
e successive modifiche ed integrazioni.
2. I distretti sanitari, nel numero e nei
relativi ambiti territoriali di competenza,
sono individuati, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente
della Regione su proposta dell'Assessore
regionale per la sanità, previa delibera
della Giunta regionale, acquisito il parere
della competente Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana. In ogni
caso i nuovi distretti sanitari devono
coincidere con gli ambiti territoriali dei
distretti socio-sanitari.
3. Il distretto deve coincidere con l'ambito
territoriale dell'intero comune o di quelli
di più comuni con divieto di frammentazione
territoriale. Nelle aree metropolitane di
Palermo, Catania e Messina sono istituiti
uno o più distretti sanitari fatte salve
eventuali difformi previsioni da definirsi
in sede di Piano sanitario regionale.
4. Con decreto del Presidente della Regione,
su proposta dell'Assessore regionale per la
sanità, previa delibera della Giunta
regionale, al fine di assicurare una
migliore omogeneità dell'offerta sanitaria,
tenuto conto dell'ubicazione dei presidi
sanitari, delle infrastrutture di trasporto
e della natura dei luoghi, pu= derogarsi,
nella determinazione degli ambiti
territoriali dei distretti e
conseguentemente delle Aziende sanitarie
provinciali, dai confini amministrativi
delle province regionali interessate.
5. Il distretto sanitario costituisce
l'articolazione dell'Azienda sanitaria
provinciale all'interno della quale, in
conformità alle previsioni di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni e alla
legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e
successive modifiche ed integrazioni,
attraverso le strutture e i dipartimenti
dalle stesse norme previsti, nonché
attraverso i servizi ed i presidi
territoriali di assistenza, sono erogate le
prestazioni in materia di prevenzione
individuale o collettiva, diagnosi, cura,
riabilitazione ed educazione sanitaria della
popolazione che, per le loro
caratteristiche, devono essere garantite in
maniera diffusa ed omogenea sul territorio.
6. Il distretto, in particolare, assicura la
tutela della salute dei cittadini ed il
governo del rapporto tra domanda ed offerta
di servizi sanitari e sociali, e garantisce
l'integrazione socio-sanitaria.
7. Con decreto dell'Assessore regionale per
la sanità d'intesa con l'Assessore regionale
per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali, da emanarsi, sentita la
competente Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono fissati
gli indirizzi operativi finalizzati ad
assicurare le opportune integrazioni fra
servizi sanitari e servizi sociali con
specifico riferimento agli interventi in
favore di portatori di handicap, anziani,
minori, famiglie e delle altre fasce deboli
della popolazione.
8. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
sentita la competente Commissione
legislativa dell'Assemblea regionale
siciliana, l'Assessore regionale per la
sanità emana le linee guida di
riorganizzazione dell'attività territoriale
prevedendo l'istituzione dei Presidi
territoriali di assistenza (P.T.A.)
costituenti il punto di accesso alla rete
territoriale, anche attraverso il Centro
unico di prenotazione (C.U.P.), al fine di
garantire in modo capillare l'erogazione di
prestazioni in materia di:
a) cure primarie (accoglienza, servizi
sanitari di base e specialistici);
b) servizi socio-sanitari integrati con le
prestazioni sociali, con funzioni di presa
in carico, valutazione multidisciplinare e
formulazione del piano personalizzato di
assistenza, attraverso l'integrazione
professionale di operatori appartenenti alle
Aziende sanitarie provinciali e ai comuni, a
favore di persone e famiglie con bisogni
complessi;
c) servizi a favore dei minori e delle
famiglie con problemi socio-sanitari e
sociali;
d) servizi di salute mentale (SERT).
9. All'interno delle cure primarie dovranno
in particolare prevedersi:
a) le U.T.A.P. (Unità territoriali di
assistenza primaria) con la funzione di
continuità assistenziale (assistenza
notturna e/o a chiamata) e supporto alla
lunga assistenza;
b) le cure domiciliari con diversa
intensità;
c) le prestazioni di diagnostica
specialistica, con ambulatori attrezzati
anche per la piccola chirurgia di emergenza;
d) le attività degenziali di bassa e media
complessità clinica da realizzarsi anche
mediante la riduzione dei posti letto per
acuti e la conversione in posti di Residenze
sanitarie assistenziali (R.S.A), cure
riabilitative e presidi di lunga assistenza
per patologie croniche, nonché posti
semiresidenziali da adibire a centri diurni.
Art. 13.
Aziende ospedaliere
1. Le Aziende ospedaliere assicurano le
attività sanitarie di alta specializzazione,
di riferimento nazionale e regionale, con
dotazioni di tecnologie
diagnostico-terapeutiche avanzate ed
innovative e svolgono altresì i compiti
specificamente attribuiti dagli atti della
programmazione regionale.
2. Le Aziende ospedaliere costituiscono,
altresì, riferimento per le attività
specialistiche delle Aziende sanitarie
provinciali, di norma, nell'ambito del
relativo bacino di competenza, secondo le
indicazioni degli atti della programmazione
sanitaria.
Art. 14.
Aziende ospedaliere-universitarie
1. Ferma restando l'autonomia
riconosciuta alle istituzioni universitarie,
l'Assessorato regionale della sanità, al
fine di assicurare l'attività assistenziale
necessaria alle esigenze della didattica e
della ricerca delle Facoltà di medicina e
chirurgia, nel quadro della programmazione
regionale sanitaria, promuove la
collaborazione tra il Servizio sanitario
regionale e le Università di Palermo,
Catania e Messina per realizzare le finalità
di cui al decreto legislativo 21 dicembre
1999, n. 517.
2. Di concerto con le suddette Università,
sulla base di specifici protocolli di
intesa, possono realizzarsi integrazioni tra
Aziende ospedaliere e Università, onde
pervenire alla costituzione di Aziende
ospedaliere universitarie, la cui
organizzazione e funzionamento è regolata
dal decreto legislativo n. 517/1999.
3. Per l'elaborazione dei protocolli
d'intesa è costituito, senza oneri
aggiuntivi a carico del Servizio sanitario
nazionale né del bilancio regionale, un
Comitato formato dal Presidente della
Regione, dall'Assessore regionale per la
sanità e dai Rettori delle Università di
Palermo, Catania e Messina, o da loro
delegati.
Art. 15.
Servizi in rete
1. Sulla base degli indirizzi definiti
dal Comitato di cui all'articolo 5, comma
10, le Aziende del Servizio sanitario
regionale operano in rete al fine di
garantire, attraverso il sistema telematico,
il collegamento e il coordinamento delle
funzioni socio-sanitarie ed assistenziali
per assicurare all'utente l'appropriatezza
dell'intero percorso di accoglienza, presa
in carico, cura e dimissione anche protetta.
2. L'integrazione della rete ospedaliera e
di quella territoriale come previsto
dall'articolo 2, comma 4, lettera a),
assicura la multidisciplinarietà delle
diverse fasi del percorso
clinico-assistenziale e riabilitativo
compresa l'attività di prevenzione, il
trattamento della cronicità e delle
patologie a lungo decorso, la
personalizzazione dell'assistenza primaria,
farmaceutica e specialistica, nonché la
continuità assistenziale.
Titolo V
CONTROLLI E VALUTAZIONI
Art. 16.
Vigilanza, valutazione e controllo
dell'attività delle Aziende del Servizio
sanitario regionale
1. Gli atti delle Aziende di cui al comma
1 dell'articolo 8 di seguito elencati sono
sottoposti al controllo dell'Assessorato
regionale della sanità:
a) l'atto aziendale di cui all'articolo 3,
comma 1bis, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche
ed integrazioni;
b) il bilancio d'esercizio;
c) le dotazioni organiche complessive;
d) i piani attuativi di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a);
e) gli atti di programmazione locale
definiti a livello di bacino di cui ai commi
8 e 9 dell'articolo 5.
2. Il controllo sugli atti di cui al comma
1, lettere a), d) ed e) concerne
esclusivamente la verifica della conformità
degli stessi alla programmazione sanitaria
nazionale e regionale.
3. Gli atti di cui al comma 1, adottati
dalle Aziende di cui al comma 1
dell'articolo 8, sono trasmessi entro 15
giorni dalla loro adozione all'Assessorato
regionale della sanità per il previsto
controllo da esercitarsi entro sessanta
giorni dal loro ricevimento.
4. Il termine per l'esercizio del controllo
pu= essere sospeso per una sola volta se,
entro trenta giorni dal ricevimento
dell'atto, l'Assessorato regionale della
sanità richiede, all'Azienda deliberante,
chiarimenti o elementi integrativi di
valutazione e giudizio.
5. La mancata pronuncia da parte
dell'Assessorato entro il termine di cui al
comma 3 rende gli atti di cui al comma 1
automaticamente efficaci.
6. L'Assessore regionale per la sanità,
inoltre:
a) verifica, attraverso la relazione
sanitaria aziendale di cui all'articolo 5,
comma 7, la corrispondenza dei risultati
raggiunti dalle Aziende del Servizio
sanitario regionale con quelli attesi
individuati negli atti di programmazione
locale di cui all'articolo 5;
b) adotta le procedure e le modalità di
valutazione della qualità delle prestazioni
e dei percorsi assistenziali;
c) assicura il controllo, anche attraverso
verifiche trimestrali effettuate dal
dipartimento regionale per la pianificazione
strategica, sui risultati conseguiti dai
direttori generali in relazione agli
obiettivi programmatici assegnati;
d) procede, in base alle risultanze delle
verifiche di cui alla lettera c) e per il
tramite dell'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali, alla valutazione delle
attività dei direttori generali assumendo le
conseguenti determinazioni sulla base delle
vigenti disposizioni di legge.
7. Per le attività di valutazione di cui al
comma 6, lettera d), l'Assessore regionale
per la sanità pu= altresì avvalersi di
un'agenzia esterna indipendente, qualificata
nel settore, da individuarsi mediante gara
ad evidenza pubblica.
8. L'Assessore regionale per la sanità
esercita inoltre le funzioni di cui al
presente articolo, in quanto compatibili,
nei confronti del Centro per la formazione
permanente e l'aggiornamento del Servizio
sanitario e dell'Istituto zooprofilattico
sperimentale con sede in Sicilia.
Art. 17.
Consulta regionale della sanità
1. E' istituita, presso l'Assessorato
regionale della sanità, la Consulta
regionale della sanità, di durata triennale,
composta da non oltre 40 componenti.
2. La Consulta regionale della sanità
svolge, senza oneri aggiuntivi a carico del
Servizio sanitario nazionale né del bilancio
regionale, funzioni di consulenza su
richiesta dell'Assessore regionale per la
sanità in ordine a questioni di rilevanza
regionale e di interesse diffuso per la
collettività in relazione all'erogazione ed
alla qualità dei servizi sanitari e
socio-sanitari.
3. La Consulta regionale della sanità è
composta da rappresentanti di associazioni
portatrici di interessi diffusi, di
associazioni di volontariato, di tutela dei
diritti dei malati nonché da rappresentanti
dei collegi e degli ordini professionali,
delle associazioni del settore
socio-sanitario, delle organizzazioni
sindacali e delle associazioni di categoria
del settore sanitario maggiormente
rappresentative.
4. Con decreto del Presidente della Regione,
su proposta dell'Assessore regionale per la
sanità, da adottarsi, previo parere della
competente Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, sono disciplinate le
modalità di individuazione dei componenti e
di funzionamento della Consulta.
Art. 18.
Sistema dei controlli
1. L'Assessorato regionale della sanità
svolge il controllo sulla gestione delle
Aziende sanitarie.
2. Al fine di garantire la tutela e la
promozione della salute e la sostenibilità
economica del Servizio sanitario regionale,
l'Assessorato regionale della sanità
assicura il monitoraggio informatizzato
delle attività e delle prestazioni erogate
dalle strutture sanitarie pubbliche e
private con metodologie di valutazione
economico qualitative e quantitative delle
prescrizioni, delle esenzioni dalla
partecipazione alla spesa sanitaria, nonché
la verifica dei flussi e dei dati economici
gestionali. Assicura altresì il controllo
sulle attività espletate e sulle prestazioni
erogate dalle strutture ospedaliere,
specialistiche ed ambulatoriali, pubbliche e
private, sotto il profilo della qualità e
appropriatezza, della riduzione del rischio
clinico, del mantenimento delle condizioni
igienico sanitarie e dei requisiti
dell'accreditamento.
3. Le Aziende del Servizio sanitario
regionale, per quanto di rispettiva
competenza, sono tenute ad attuare il pieno
sviluppo del sistema di qualità aziendale
secondo gli indirizzi contenuti nelle
disposizioni vigenti. Esse assicurano,
attraverso le unità operative del controllo
di gestione, la verifica dell'appropriatezza,
adeguatezza e qualità delle prestazioni, dei
tassi di occupazione dei posti letto e dei
livelli di utilizzazione delle dotazioni
tecnologiche, nonché dell'accoglienza e
dell'accessibilità, del decoro ambientale e
delle condizioni igienico sanitarie delle
strutture anche sulla base degli indici di
gradimento e soddisfazione dell'utenza. Le
Aziende attivano altresì le procedure di
governo clinico anche per contenere il
rischio clinico connesso all'espletamento
delle funzioni sanitarie.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si
applicano anche alle strutture private
accreditate.
5. Ferma restando la trasmissione
continuativa per via telematica dei flussi
di dati e delle informazioni, richiesti
dalla vigente normativa, i direttori
generali delle Aziende del Servizio
sanitario regionale trasmettono
all'Assessorato regionale della sanità,
unitamente alla relazione sanitaria
aziendale di cui all'articolo 5, le
risultanze delle verifiche e dei controlli
di cui al comma 3.
6. L'Assessorato elabora le informazioni
raccolte e formula proposte di intervento in
ordine alle criticità rilevate prescrivendo
le conseguenti azioni di intervento; svolge
altresì funzioni istruttorie ed ispettive.
7. I nuclei di valutazione delle Aziende del
servizio sanitario regionale sono composti
da tre membri. Con decreto dell'Assessore
regionale per la sanità è stabilita la
misura massima dei compensi, comunque non
superiori a quelli attualmente previsti, per
i componenti dei nuclei di valutazione. Non
pu= ricoprire l'incarico di componente dei
nuclei di valutazione chi non sia in
possesso di diploma di laurea.
Art. 19.
Nomina e valutazione dei direttori generali
1. I direttori generali delle Aziende di
cui al comma 1 dell'articolo 8 sono nominati
per un periodo di tre anni, rinnovabile
nella stessa Azienda una sola volta per la
stessa durata. Ai fini della loro nomina,
l'Assessore regionale per la sanità opera
fra gli aspiranti aventi titolo una
analitica ricognizione delle condizioni e
dei requisiti richiamati dagli articoli 3 e
3bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modifiche ed
integrazioni ed effettivamente posseduti, da
rendere accessibile attraverso pubblicazione
sul sito web della Regione. In particolare,
è accertata la coerenza fra i requisiti
posseduti e le funzioni da svolgere anche in
riferimento al possesso del diploma di
laurea, al possesso di qualificata
esperienza professionale di direzione
tecnica ed amministrativa svolta in piena
aderenza con i limiti temporali indicati e
con le modalità previste, la reale
corrispondenza delle strutture dirette con
la tipologia richiesta per le strutture da
dirigere.
2. Ferme restando le cause di
incompatibilità previste dalla normativa
vigente, la carica di direttore generale di
una Azienda è incompatibile con qualsiasi
altro ruolo esercitato in strutture
pubbliche del Servizio sanitario regionale,
soggette alla competenza dell'Azienda
medesima o di altre Aziende del Servizio
sanitario regionale.
3. L'operato dei direttori generali,
sanitari ed amministrativi delle Aziende del
Servizio sanitario regionale è monitorato e
valutato durante l'espletamento del mandato
e a conclusione di esso, secondo quanto
previsto dal decreto legislativo n.
502/1992, e successive modifiche ed
integrazioni e dalle norme vigenti nel
territorio della Regione. A tal fine,
l'Assessorato regionale della sanità adotta
un sistema di valutazione specifico delle
attività delle Aziende del Servizio
sanitario regionale, finalizzato ad
obiettivi di salute, sostenibilità
finanziaria, qualità, appropriatezza,
efficienza ed equità d'accesso alle
prestazioni erogate, basato sull'analisi di
indicatori multidimensionali di performance.
4. Non sono riconfermati nella loro carica i
direttori generali che non siano stati
oggetto di valutazione positiva ai sensi di
quanto previsto al comma 3.
Art. 20.
Interventi sostitutivi e sanzioni a carico
del direttore generale
1. Qualora gli organi delle Aziende del
Servizio sanitario regionale omettano di
compiere un atto obbligatorio per legge,
l'Assessore regionale per la sanità, previa
diffida con assegnazione di un termine per
provvedere, nomina un commissario ad acta.
2. In caso di vacanza dell'ufficio per
morte, dimissioni, decadenza, temporanea
assenza o temporaneo impedimento del
direttore generale, le relative funzioni, ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni, sono
svolte dal direttore amministrativo o dal
direttore sanitario su delega del direttore
generale o, in mancanza di delega, dal
direttore più anziano per età. Ove
l'impedimento si protragga oltre sei mesi si
procede alla dichiarazione di decadenza del
direttore generale in carica e alla sua
sostituzione; nelle more della sostituzione
pu= essere nominato un commissario
straordinario in possesso dei requisiti di
cui al comma 3.
3. Fermo restando quanto previsto al comma
2, in caso di vacanza dell'ufficio per
morte, dimissioni o decadenza del direttore
generale dell'Azienda del Servizio sanitario
regionale, nelle more della nomina da parte
del Presidente della Regione del nuovo
direttore generale, al fine di garantire la
continuità gestionale della medesima
Azienda, l'Assessore regionale per la sanità
nomina un commissario straordinario in
possesso dei medesimi requisiti richiesti
per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti
aspiranti alla nomina di direttore generale
delle Aziende del Servizio sanitario
regionale.
4. Il mancato raggiungimento dell'equilibrio
economico di bilancio in relazione alle
risorse negoziate nel rispetto degli
obiettivi fissati dal Piano di rientro e di
riqualificazione del Servizio sanitario
regionale e dell'Intesa della Conferenza
Stato-Regioni e Province autonome del 23
marzo 2005, nonché delle disposizioni di cui
all'articolo 52, comma 4, lettera d), della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 e
all'articolo 1, comma 173, lettera f), della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, comporta la
decadenza automatica del direttore generale
delle Aziende del Servizio sanitario
regionale, dichiarata dal Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore
regionale per la sanità.
5. Non possono essere nominati direttori
generali coloro che nel corso del triennio
2006-2007-2008 non abbiano raggiunto gli
obiettivi di equilibrio economico di
bilancio in relazione alle risorse
negoziate.
6. Quando ricorrano gravi motivi o la
reiterata omissione di atti obbligatori per
legge o la gestione presenti una situazione
di grave disavanzo o in caso di violazione
di legge o del principio di buon andamento e
imparzialità dell'amministrazione, nonché
nel caso di mancato rispetto degli atti di
programmazione sanitaria o di mancato
raggiungimento degli obiettivi assegnati, il
Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore regionale per la sanità,
previo parere consultivo della Commissione
legislativa dell'Assemblea regionale
siciliana "Servizi sociali e sanitari" e
della Conferenza permanente per la
programmazione sanitaria e socio-sanitaria
regionale, dispone la decadenza del
direttore generale.
7. Nei casi previsti dal comma 6, nelle more
della definizione del procedimento
finalizzato alla dichiarazione di decadenza,
il direttore generale pu= essere sospeso
dall'esercizio delle funzioni per un periodo
massimo di 60 giorni con decreto motivato
dell'Assessore regionale per la sanità.
8. I provvedimenti di cui al presente
articolo da assumersi nei confronti dei
direttori generali delle Aziende ospedaliere
universitarie sono adottati d'intesa con i
Rettori delle Università di riferimento.
Art. 21.
Divieto di esternalizzazione di funzioni
1. E' fatto divieto alle Aziende del
Servizio sanitario regionale ed agli enti
pubblici del settore di affidare mediante
appalto di servizi o con consulenze esterne
l'espletamento di funzioni il cui esercizio
rientra nelle competenze di uffici o di
unità operative aziendali.
2. Nei casi di comprovata necessità
derivante da carenza di organico degli
uffici o unità operative ovvero per cause
non ascrivibili a scelte della direzione
generale, è possibile derogare al divieto di
cui al comma 1, con provvedimento del
direttore generale adeguatamente motivato e
nel rispetto delle modalità previste dal
comma 6 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modifiche ed integrazioni, da
sottoporre alla preventiva approvazione
dell'Assessorato regionale della sanità e da
comunicare successivamente alla Corte dei
conti.
3. La violazione delle disposizioni di cui
ai commi precedenti comporta diretta
responsabilità, anche patrimoniale, del
direttore generale.
Art. 22.
Riduzione dei tempi d'attesa
1. Costituisce obiettivo da assegnare in
sede contrattuale ai direttori generali
delle Aziende del Servizio sanitario
regionale e criterio di corrispondente
valutazione la riduzione dei tempi d'attesa
per l'accesso alle prestazioni sanitarie
entro i tempi appropriati alle necessità di
cura degli assistiti e comunque nel rispetto
dei tempi massimi previsti dalla normativa
vigente e dei Livelli essenziali di
assistenza.
Titolo VI
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 23.
Fondazioni-Centri di eccellenza
1. Il Presidente della Regione, su
proposta dell'Assessore regionale per la
sanità, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
formula ai propri rappresentanti in seno
agli organi delle Fondazioni "Gesualdo
Clementi" di Catania, "Saverio D'Aquino" di
Messina e "Michele Gerbasi" di Palermo,
costituite ai sensi dell'articolo 76 della
legge regionale 16 aprile 2003, n. 4,
direttive per l'avvio delle procedure
finalizzate allo scioglimento delle medesime
Fondazioni secondo le norme di legge e le
previsioni dei relativi statuti.
2. Il Centro di eccellenza oncologico di cui
alla Fondazione "Saverio D'Aquino" di
Messina in ogni caso deve essere attivato
nella città di Messina.
3. Nel Piano sanitario regionale sono
individuati i soggetti cui affidare le
funzioni già attribuite alle Fondazioni di
cui al comma 1.
Art. 24.
Rete dell'emergenza-urgenza sanitaria
1. Il sistema regionale di
emergenza-urgenza è articolato in:
a) sistema territoriale di emergenza:
postazioni di soccorso territoriale, punti
territoriali di emergenza, servizi di
continuità assistenziali;
b) sistema ospedaliero: pronto soccorso
ospedaliero, dipartimento di
emergenza-urgenza.
2. Il sistema di emergenza-urgenza:
a) assicura il coordinamento delle attività
connesse ai prelievi ed ai trapianti di
organi in raccordo con il Centro regionale
trapianti;
b) assicura il trasporto di emergenza
neonatale ed il trasporto anche secondario
della rete dell'infarto miocardico acuto;
c) favorisce l'integrazione con i servizi di
continuità assistenziale;
d) si raccorda con la Protezione civile;
e) collabora con gli altri servizi pubblici
addetti all'emergenza, con le Prefetture ed
i dipartimenti di prevenzione e di tutela
dei luoghi di lavoro;
f) partecipa alla stesura di piani di
intervento sanitario delle maxi-emergenze.
3. Al fine di svolgere le attività di cui al
comma 2, nonché allo scopo di effettuare il
coordinamento del servizio e di ricevere ed
autorizzare le richieste per missioni di
ambulanze e/o elisoccorso primario e
secondario, valutandone la criticità ed il
grado di complessità in relazione alla
tipologia dell'emergenza, operano quattro
Centrali operative, corrispondenti a quelle
già esistenti.
4. Le Centrali operative effettuano il
coordinamento del servizio nei rispettivi
ambiti di riferimento, ricevendo le
richieste di intervento, valutandone la
criticità ed il grado di complessità in
relazione alla tipologia dell'emergenza ed
autorizzando le missioni di autosoccorso e/o
elisoccorso primario e secondario.
5. Ciascuna Centrale operativa deve essere
dotata, oltre che del necessario personale
di supporto, di personale esclusivamente
dedicato avente requisiti professionali
secondo la normativa vigente in materia,
reclutato tra il personale medico dell'area
di emergenza-urgenza e tra il personale
infermieristico che oltre a specifica
formazione di base abbia superato adeguati
percorsi formativi e di addestramento
rivolti anche alla conoscenza e
all'acquisizione di competenza nelle
procedure per la valutazione dello scenario,
di riconoscimento e gestione dell'emergenza,
di esecuzione delle manovre di supporto alle
funzioni vitali, di sviluppo del
coordinamento con le strutture della rete
dell'emergenza e degli altri servizi
pubblici addetti all'emergenza.
6. L'articolazione organizzativa del sistema
di emergenza-urgenza, completata
l'informatizzazione del servizio, potrà
essere rimodulata con decreto dell'Assessore
regionale per la sanità previo parere della
competente Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana.
7. Il personale medico ed infermieristico da
utilizzare nel Servizio Emergenza Urgenza
118 è scelto da una graduatoria regionale,
regolamentata con successivo provvedimento
dell'Assessore regionale per la sanità,
composta da soggetti in possesso dei
requisiti formativi e di addestramento
previsti dalla normativa vigente relativa ai
servizi di emergenza-urgenza e in via
prioritaria dal personale in servizio già
utilizzato nelle ambulanze medicalizzate
attive nel territorio regionale ed in
possesso dei requisiti previsti.
8. Al fine di assicurare omogeneità di
intervento, continuità assistenziale ed
efficienza operativa è istituito, senza
oneri aggiuntivi a carico del Servizio
sanitario nazionale né del bilancio della
Regione, il Comitato regionale per
l'emergenza-urgenza, presieduto
dall'Assessore regionale per la sanità, o da
un suo delegato, composto dai responsabili
delle Centrali operative del Servizio
Emergenza Urgenza 118, dai direttori
sanitari delle Aziende sedi di Centrali
operative, nonché dai referenti provinciali
per il Servizio 118 individuati dai
direttori generali delle Aziende sanitarie
provinciali che non siano sede di Centrali
operative.
9. Con decreto dell'Assessore regionale per
la sanità, da emanarsi entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono determinate le modalità
di funzionamento del Servizio
emergenza-urgenza 118 e le procedure per
l'adozione di protocolli operativi
finalizzati a promuovere la qualità,
l'efficienza e l'uniformità del servizio
nell'intero territorio della Regione e a
garantire il coordinamento tra le centrali
operative e con la rete assistenziale,
nonché le linee guida per la formazione e
l'aggiornamento del personale.
10. L'espletamento delle attività afferenti
al Servizio di emergenza-urgenza 118 per
l'intero territorio regionale, diverse da
quelle di cui al comma 4 espletate dalle
Centrali operative, pu= essere assolto anche
avvalendosi, nel rispetto dei principi
fissati dalla normativa comunitaria e
nazionale in materia di concorrenza, di
organismi a totale partecipazione pubblica
che esercitino la propria attività
esclusivamente nei confronti della Regione
siciliana e nel relativo ambito
territoriale.
11. Le modalità di affidamento delle
attività di trasporto per il Servizio di
emergenza-urgenza 118 di cui al comma 10,
sono determinate sentita la competente
Commissione legislativa dell'Assemblea
regionale siciliana.
12. Nel triennio successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, per
l'espletamento delle attività afferenti al
Servizio di emergenza-urgenza 118 per
l'intero territorio regionale, diverse da
quelle di cui al comma 4 espletate dalle
Centrali operative, è fatto divieto di
procedere all'impiego di personale in numero
superiore a quello utilizzato dall'attuale
gestore del servizio alla predetta data.
13. La maggiore spesa derivante dall'imposta
sul valore aggiunto eventualmente dovuta per
l'espletamento dell'attività di cui al
presente articolo trova riscontro, a
decorrere dall'anno 2009, nella
corrispondente maggiore entrata che si
realizza nella U.P.B. 4.3.1.1.5 del bilancio
della Regione per l'esercizio finanziario
2009 e per il triennio 2009-2011.
Art. 25.
Erogazione di attività da parte di strutture
private
1. L'Assessore regionale per la sanità
determina, sentite le organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative, le
condizioni e le modalità secondo le quali si
stabiliscono gli accordi e i contratti con
gli erogatori privati, nel rispetto:
a) dei vincoli e dei principi dettati dalla
normativa vigente con particolare
riferimento alle materie di autorizzazione
all'esercizio di attività sanitarie e
socio-sanitarie, di accreditamento
istituzionale, di accordi contrattuali e di
remunerazione degli erogatori privati
secondo la tipologia delle strutture e la
qualità delle prestazioni erogate;
b) dei vincoli derivanti dalla
programmazione economico-finanziaria del
Servizio sanitario regionale;
c) degli esiti delle verifiche di qualità ed
appropriatezza delle prestazioni erogate;
d) dei vincoli derivanti dalla
determinazione regionale del fabbisogno
sanitario;
e) degli standard occupazionali relativi al
personale tecnico, infermieristico e medico
in organico, degli obblighi contrattuali in
materia di lavoro e del rispetto
dell'obbligo formativo Educazione Continua
in Medicina (ECM);
f) dei meccanismi di remunerazione non
inferiore al 75 per cento degli importi
riconosciuti in sede di compensazione per la
mobilità infraregionale al di fuori
dell'aggregato complessivo regionale in
favore delle strutture che erogano
prestazioni certificate di mobilità attiva
extraregionale, solo a seguito
dell'effettiva erogazione delle relative
risorse.
2. Le prestazioni di ricovero sia in regime
ordinario che in regime giornaliero, quelle
specialistiche, ambulatoriali, domiciliari e
residenziali, ivi compresa la diagnostica
strumentale e di laboratorio e la medicina
fisica e riabilitativa, sono erogate, in
conformità alle vigenti disposizioni
normative, oltreché dalle strutture
pubbliche, anche da quelle private
accreditate titolari di accordi contrattuali
alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. L'Assessore regionale per la sanità, ai
sensi degli articoli 8quater e 8quinquies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modifiche ed integrazioni,
previo confronto con le rispettive
associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, determina annualmente, in
base alle risorse disponibili ed al
fabbisogno rilevato sulla base dei dati
epidemiologici dell'anno precedente, il
tetto di spesa regionale per la spedalità
privata e per la specialistica
ambulatoriale, nonché per le prestazioni di
nefrologia ed emodialisi.
4. Stimato il fabbisogno provinciale
l'Assessore regionale per la sanità, entro
il mese di febbraio di ciascun anno,
stabilisce, previo confronto con le
associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, i tetti di spesa
provinciali per la spedalità privata
accreditata e per ciascuna branca
specialistica, nonché d'intesa con le
associazioni di categoria maggiormente
rappresentative i criteri in base ai quali
determinare i budget delle singole strutture
private accreditate, tenuto specificamente
conto dell'esigenza di assicurare, nei
limiti massimi dei tetti di spesa
provinciali, la libertà di scelta
dell'utente nel rispetto dei budget
individuali delle singole strutture
contrattualizzate e fermo restando quanto
previsto dall'articolo 8quinquies, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche
ed integrazioni.
5. Entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, in conformità
alle vigenti disposizioni normative,
l'Assessore regionale per la sanità,
d'intesa con le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative, individua, con
valenza biennale, nell'ambito delle
strutture private accreditate e
convenzionate, classi di strutture in base a
criteri di qualità delle stesse, dei servizi
erogati e della potenzialità erogativa, da
correlare, per il corretto svolgimento del
servizio, ad una diversa valorizzazione
economica delle prestazioni rese nel
rispetto del principio di giusta
remunerazione.
Art. 26.
Semplificazioni amministrativa e normativa
1. L'Assessore regionale per la sanità
disciplina la semplificazione delle
procedure relative ad autorizzazioni,
certificazioni ed idoneità sanitarie,
individuando i casi di abolizione di
certificati in materia di igiene e sanità
pubblica sulla base dell'evoluzione della
normativa comunitaria e nazionale, nonché
degli indirizzi approvati dalla Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il
Presidente della Regione presenta
all'Assemblea regionale siciliana un disegno
di legge di semplificazione della normativa
regionale in materia sanitaria.
Art. 27.
Organizzazione della Rete regionale dei
Registri tumori
1. E' istituita la Rete siciliana
territoriale della registrazione dei tumori.
2. La funzione di coordinamento, indirizzo e
gestione dei dati a livello centrale è
affidata all'Osservatorio epidemiologico
regionale.
3. La Rete siciliana territoriale della
registrazione dei tumori è costituita a
livello territoriale dalle strutture
individuate dall'articolo 24 della legge
regionale 8 febbraio 2007, n. 2 (Registro
tumori delle province di Catania, Messina,
Palermo, Ragusa, Trapani e il Registro di
patologia di Siracusa) che svolgono funzioni
di rilevazione e gestione dei dati su base
territoriale.
4. Al fine di raggiungere la copertura
completa del territorio regionale, le aree
provinciali attualmente non coperte da
registrazione sono attribuite ai Registri
territorialmente attigui già riconosciuti ai
sensi della legge regionale 8 febbraio 2007,
n. 2, e precisamente la provincia di
Agrigento al Registro tumori di Trapani, la
provincia di Caltanissetta al Registro
tumori di Ragusa, la provincia di Enna al
Registro tumori di Catania.
5. Le Aziende sanitarie provinciali o le
Aziende ospedaliere da cui dipendono i
Registri tumori sono tenute a garantire
adeguate risorse umane e strumentali,
tenendo conto delle figure professionali con
esperienza specifica nel settore
dell'epidemiologia e della registrazione dei
tumori.
6. Al fine di non interrompere le attività
dei Registri tumori, le strutture sanitarie
interessate sono autorizzate a prorogare i
contratti del personale precario attualmente
in servizio.
Art. 28.
Assistenza sanitaria a cittadini
extracomunitari
1. Nelle more dell'emanazione di una
nuova disciplina regionale relativa
all'assistenza sanitaria ai cittadini
extracomunitari, da adottarsi nei limiti
della competenza statutaria in materia di
igiene e sanità pubblica, la Regione, in
applicazione dei principi costituzionali di
eguaglianza e di diritto alla salute, nonché
di gratuità delle cure agli indigenti,
garantisce a tutti coloro che si trovino sul
territorio regionale, senza alcuna
distinzione di sesso, razza, lingua,
religione, opinioni politiche, condizioni
personali e sociali, le cure ambulatoriali
ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali
individuate dall'articolo 35, comma 3, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
senza che ci= implichi alcun tipo di
segnalazione all'autorità, salvo i casi in
cui sia obbligatorio per disposizione
inderogabile di legge ed a parità di
condizioni con i cittadini italiani.
Art. 29.
Proroga di graduatorie
1. La validità delle graduatorie dei
concorsi espletati dalle Aziende sanitarie
ospedaliere e territoriali in scadenza nel
biennio 2009-2010 è prorogata al 31 dicembre
2010. Le nuove Aziende istituite ai sensi
della presente legge possono, ove
necessario, attingere alle predette
graduatorie dei concorsi espletati dalle
Aziende cui subentrano.
Art. 30.
Minori affidati dall'autorità giudiziaria
1. I minori affidati per disposizione
dell'autorità giudiziaria presso
comunità-alloggio, case-famiglia e famiglie
ospitanti hanno priorità d'accesso alle
prestazioni erogate dal Servizio sanitario
regionale, secondo il giudizio del medico
curante e previa richiesta dello stesso.
2. Per i minori affidati alle case famiglia
e comunità alloggio a seguito di
provvedimenti del Tribunale dei minori non
si applicano le misure del pagamento del
ticket.
Art. 31.
Risparmio energetico
1. Le Aziende del Servizio sanitario
regionale pongono in essere gli interventi
necessari per conseguire il risparmio
energetico, mediante l'utilizzo di fonti
rinnovabili e di sistemi di accumulo di
energia e di distribuzione e controllo della
stessa attraverso reti intelligenti.
Art. 32.
Abrogazione e modifiche di norme
1. Sono abrogate tutte le norme in
contrasto con la presente legge.
2. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge
regionale 4 dicembre 2008, n. 18, sostituire
le parole "d'intesa con" con la parola
"sentito".
3. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge
regionale 29 dicembre 2008, n. 25, dopo le
parole "Le disposizioni del presente comma
non si applicano alle Aziende unità
sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere"
sono aggiunte "e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.)
per i quali continuano ad applicarsi le
vigenti norme nazionali in materia".
Art. 33.
Norma transitoria
1. I direttori generali, i direttori
sanitari e amministrativi e i collegi
sindacali delle Aziende unità sanitarie
locali ed ospedaliere esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge
decadono dal momento in cui le costituite
Aziende sanitarie provinciali ed Aziende
ospedaliere di cui all'articolo 8 diventano
operative.
2. Le Aziende sanitarie provinciali e le
Aziende ospedaliere di nuova istituzione
diventano operative alla data del 1Ý
settembre 2009 previa emanazione del decreto
di nomina dei relativi direttori generali da
adottarsi da parte del Presidente della
Regione, a seguito di delibera della Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore
regionale per la sanità. Con il medesimo
decreto si provvederà altresì alla nomina
dei direttori generali delle Aziende
ospedaliere di rilievo nazionale e di alta
specializzazione e delle Aziende ospedaliere
universitarie. Alla stessa data del 1Ý
settembre 2009 le Aziende unità sanitarie
locali e le Aziende ospedaliere esistenti
alla data di entrata in vigore della
presente legge, così come indicate
nell'articolo 8, sono soppresse e cessano
dalle loro funzioni. Alla medesima data
cessano altresì dalle rispettive funzioni i
direttori generali delle Aziende del
Servizio sanitario regionale in carica alla
data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 34.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana ed entrerà in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
Palermo, 14 aprile 2009.
Presidente: LOMBARDO
Assessore regionale per la sanità: RUSSO
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